Premessa
Il DLgs. 12.12.2003 n. 344 ha previsto i seguenti strumenti volti ad eliminare gli effetti della doppia imposizione societaria:
- la trasparenza fiscale[1], optando per la quale le società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali possono imputare ai soci i redditi in base alle quote di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione;
- la trasparenza fiscale per le srl[2], i cui meccanismi di funzionamento sono del tutto assimilabili a quelli previsti per le altre società di capitali, e che riguarda le srl interamente partecipate da persone fisiche;
- il consolidato fiscale[3], per mezzo del quale le società o gli enti controllanti che detengono oltre il 50% del capitale e dei diritti di voto delle società controllate possono determinare un unico imponibile di gruppo, includendovi i redditi prodotti dalle controllate stesse indipendentemente dalla misura della partecipazione.
In caso di opzione per i suddetti regimi, si producono rilevanti effetti anche in ordine al versamento degli acconti.
[1] Disciplinata dall’art. 115 del TUIR.
[2] Disciplinata dall’art. 116 del TUIR.
[3] Nelle versioni nazionale (artt. 117 – 129 del TUIR) e mondiale (artt. 130 – 142 del TUIR).