L’art. 119 del DL 34/2020 ha previsto, relativamente alle spese sostenute nella finestra temporale agevolata, il potenziamento al 110% delle detrazioni “edilizie” spettanti con riguardo ad interventi che già risultavano agevolati:
- dall’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013;
- dal sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, ivi compresa la versione “acquisti”, di cui al co. 1-septies dell’art. 16;
- dalla detrazione IRPEF per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR;
- dalla detrazione IRPEF per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla lett. e) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR;
- dal bonus “colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.
Il potenziamento al 110% della detrazione spettante sulle spese sostenute per l’effettuazione di questi interventi (c.d. “superbonus”), oltre che essere subordinato al sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata, è subordinato anche al rispetto delle condizioni specifiche, delle limitazioni soggettive, della tipologia di immobili e degli obblighi di asseverazione che risultano previsti dalla disciplina recata dall’art. 119 del DL 34/2020.
L’art. 119 del DL 34/2020 individua l’ambito di applicazione del “superbonus” del 110% sulla base di due criteri:
- quello soggettivo di chi effettua gli interventi agevolati;
- quello oggettivo della tipologia di interventi effettuati.