PREMESSA
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo:
- effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023.
Il limite pari a 15.000,00 euro è stato infatti così innalzato a decorrere dall’1.1.2019, rispetto al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).
La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell’incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero.
Detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023, l’adempimento in esame scade il 10.4.2024 o il 22.4.2024, a seconda della periodicità di liquidazione dell’IVA.
L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.