PROROGATO L’OBBLIGO DI COPERTURA DEI RISCHI CATASTROFALI

Circolare |

Proroga dell’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali a carico delle imprese iscritte al Registro delle Imprese.

Riferimenti Normativi

  • Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111
  • DM n. 18/2025
  • DL n. 39/2025

Contesto

Le imprese devono stipulare una copertura assicurativa obbligatoria contro danni alle immobilizzazioni aziendali derivanti da eventi catastrofali:

  • Terremoti
  • Alluvioni
  • Frane
  • Inondazioni/Esondazioni

Imprese Interessate

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia
  • Anche le imprese estere con stabile organizzazione in Italia
    ❗ Sono escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.)

Nuove Scadenze dell’Obbligo

Categoria ImpresaNuova Scadenza
Grandi Imprese31 marzo 2025 (tolleranza fino al 30 giugno)
Medie Imprese1 ottobre 2025
Piccole/Micro31 dicembre 2025

Beni da Assicurare

Immobilizzazioni materiali ai sensi dell’art. 2424 c.c.:

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali
    ➡ Anche se in leasing o locazione
    ❌ Esclusi immobili abusivi o senza autorizzazioni

Motivi della Proroga

  • Elevato numero di imprese coinvolte (95% Microimprese)
  • Tempo insufficiente per valutare offerte assicurative
  • Necessità di una transizione più equa ed efficace

Determinazione della Dimensione d’Impresa

Secondo la Direttiva UE 2023/2775, basata su:

  1. Numero di dipendenti
  2. Ricavi netti
  3. Totale dello stato patrimoniale
    ➡ Classificazione: Micro / Piccola / Media / Grande (almeno 2 su 3 parametri non superati)

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A cura dello Studio CMCA