“CBAM: Nuove Regole per le Importazioni e la Decarbonizzazione nell’UE”.

Circolare |

Il documento riguarda il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e offre una panoramica sui recenti sviluppi normativi.

1. Contesto

  • Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è stato istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023.
  • Obiettivi principali:
    • Ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle merci importate nell’UE.
    • Prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
    • Promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.

2. Ambito di Applicazione

  • Si applica ai settori industriali ad alta intensità di carbonio:
    • Cemento
    • Energia elettrica
    • Concimi
    • Ghisa, ferro e acciaio
    • Alluminio
    • Idrogeno
  • Due fasi di attuazione:
    • Fase transitoria: dal 1° ottobre 2023.
    • Fase permanente: dal 1° gennaio 2026.

3. Funzionamento e Adempimenti

Fase Transitoria (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025)

  • Gli importatori devono segnalare le emissioni di gas serra delle loro importazioni.
  • Presentazione di una relazione CBAM trimestrale con:
    • Quantità di merci importate.
    • Emissioni incorporate e certificati CBAM corrispondenti.
    • Prezzo del carbonio nel paese di origine.
    • Relazioni di verifica da enti accreditati.
  • Dal 1° gennaio 2025, richiesta dello status di “dichiarante CBAM autorizzato“.

Fase Permanente (dal 1° gennaio 2026)

  • Solo i dichiaranti CBAM autorizzati potranno importare le merci soggette al regolamento.
  • Acquisto dei certificati CBAM per compensare almeno l’80% delle emissioni.
  • Verifica delle emissioni da un ente accreditato.
  • Prima dichiarazione CBAM da presentare entro il 31 maggio 2027 (per l’anno 2026).
  • Il prezzo dei certificati CBAM sarà legato al Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione (EU ETS).

4. Novità 2024

  • Maggiore attenzione alla tracciabilità delle merci e ai rapporti con i fornitori extra-UE.
  • Sfide per gli importatori:
    • Difficoltà nella raccolta dati sulle emissioni.
    • Mancanza di mezzi tecnici per il monitoraggio nei paesi terzi.
    • Resistenza alla collaborazione da parte dei fornitori.
  • Dal 1° luglio 2024:
    • Obbligo di dichiarare le emissioni effettive di ogni prodotto CBAM importato.
    • Maggiore impegno per ottenere dati verificabili dai fornitori.
    • Le autorità nazionali valuteranno l’accuratezza dei report.
    • Per le importazioni dopo il 30 giugno 2024, i valori predefiniti saranno consentiti solo per merci complesse e fino al 20% delle emissioni totali.

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A cura dello Studio CMCA