
Il documento riguarda il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e offre una panoramica sui recenti sviluppi normativi.
1. Contesto
- Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è stato istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023.
- Obiettivi principali:
- Ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle merci importate nell’UE.
- Prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- Promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.
2. Ambito di Applicazione
- Si applica ai settori industriali ad alta intensità di carbonio:
- Cemento
- Energia elettrica
- Concimi
- Ghisa, ferro e acciaio
- Alluminio
- Idrogeno
- Due fasi di attuazione:
- Fase transitoria: dal 1° ottobre 2023.
- Fase permanente: dal 1° gennaio 2026.
3. Funzionamento e Adempimenti
Fase Transitoria (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025)
- Gli importatori devono segnalare le emissioni di gas serra delle loro importazioni.
- Presentazione di una relazione CBAM trimestrale con:
- Quantità di merci importate.
- Emissioni incorporate e certificati CBAM corrispondenti.
- Prezzo del carbonio nel paese di origine.
- Relazioni di verifica da enti accreditati.
- Dal 1° gennaio 2025, richiesta dello status di “dichiarante CBAM autorizzato“.
Fase Permanente (dal 1° gennaio 2026)
- Solo i dichiaranti CBAM autorizzati potranno importare le merci soggette al regolamento.
- Acquisto dei certificati CBAM per compensare almeno l’80% delle emissioni.
- Verifica delle emissioni da un ente accreditato.
- Prima dichiarazione CBAM da presentare entro il 31 maggio 2027 (per l’anno 2026).
- Il prezzo dei certificati CBAM sarà legato al Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione (EU ETS).
4. Novità 2024
- Maggiore attenzione alla tracciabilità delle merci e ai rapporti con i fornitori extra-UE.
- Sfide per gli importatori:
- Difficoltà nella raccolta dati sulle emissioni.
- Mancanza di mezzi tecnici per il monitoraggio nei paesi terzi.
- Resistenza alla collaborazione da parte dei fornitori.
- Dal 1° luglio 2024:
- Obbligo di dichiarare le emissioni effettive di ogni prodotto CBAM importato.
- Maggiore impegno per ottenere dati verificabili dai fornitori.
- Le autorità nazionali valuteranno l’accuratezza dei report.
- Per le importazioni dopo il 30 giugno 2024, i valori predefiniti saranno consentiti solo per merci complesse e fino al 20% delle emissioni totali.
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A cura dello Studio CMCA