Approvazione delle maggiorazioni – Termini di versamento
Relativamente al 2024, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011
ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114)
il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.
Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 20.12.2023 n. 383421, le misure del tributo variano in base alla sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.
1) SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
2) SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).
3) SOGGETTI ISCRITTI AL REA
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.
4) UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE ESTERE
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
Termini di versamento
Il diritto camerale deve essere versato, con modalità telematica, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850”, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. È possibile il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.
Imprese iscritte nel corso del 2024
Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).
Approvazione delle maggiorazioni
Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito:
- Maggiorazione del 20%;
- Maggiorazione del 50%.
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