Regimi della trasparenza e del consoli-dato – Acconti IRPEF, IRES e IRAP

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Premessa

Il DLgs. 12.12.2003 n. 344 ha previsto i seguenti strumenti volti ad eliminare gli effetti della doppia im­posi­zione societaria:

  • la trasparenza fiscale[1], optando per la quale le società di capitali interamente partecipate da altre so­cietà di capitali possono imputare ai soci i redditi in base alle quote di parteci­pa­zione, indipen­den­­temente dall’effettiva percezione;
  • la trasparenza fiscale per le srl[2], i cui meccanismi di funzionamento sono del tutto assi­mi­labili a quelli pre­visti per le altre società di capitali, e che riguarda le srl interamente parte­ci­pate da persone fisiche;
  • il consolidato fiscale[3], per mezzo del quale le società o gli enti controllanti che detengono oltre il 50% del capitale e dei diritti di voto delle società controllate possono determinare un unico imponibile di gruppo, includendovi i redditi prodotti dalle controllate stesse indipen­den­­temente dalla misura della partecipazione.

In caso di opzione per i suddetti regimi, si producono rilevanti effetti anche in ordine al versamento degli acconti.


[1]     Disciplinata dall’art. 115 del TUIR.

[2]     Disciplinata dall’art. 116 del TUIR.

[3]     Nelle versioni nazionale (artt. 117 – 129 del TUIR) e mondiale (artt. 130 – 142 del TUIR).