Detrazioni “edilizie” – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – Modifica della disciplina delle cessioni – Novità del DL 25.2.2022 n. 13

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Premessa

In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di godimento del beneficio:

  • il c.d. “sconto sul corrispettivo” o “sconto in fattura”;
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

La disciplina originaria dell’art. 121 del DL 34/2020 consentiva, a seguito dell’opzione, successive cessioni (anche parziali) dei crediti d’imposta, senza alcun limite.

È successivamente intervenuto a modificare tale disciplina l’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), con l’introduzione del divieto, in capo al beneficiario della detrazione o al for­­nitore ope­rante lo sconto in fattura, di ulteriori cessioni successive alla prima, salvo il previsto regime transitorio.

Tale disciplina è stata successivamente modificata con il DL 25.2.2022 n. 13, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022 n. 47, il quale ha abrogato il co. 1 dell’art. 28 del DL 4/2022 e ha riscritto il co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni del DL 13/2022 sono entrate in vigore il 26.2.2022, ma per l’applicazione di alcune novità sono previste specifiche decorrenze.