Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato – Introduzione dell’obbligo di green pass “rafforzato” per i lavoratori over 50

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Premessa

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una at­tività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria, tale obbligo si applica fino al 31.3.2022.

Per i lavoratori con meno di 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro rimane sufficiente il green pass “base”, ottenibile anche dopo aver eseguito un tampone rapido o molecolare con esito negativo rispettivamente nelle 48 o nelle 72 ore precedenti.

Il DL 7.1.2022 n. 1 ha infatti introdotto l’obbligo, a partire dal 15.2.2022 e fino al 15.6.2022, di possedere ed esibire il green pass “rafforzato”, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione, da parte dei lavoratori – cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia, nonché cittadini stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del DLgs. 286/98 – che abbiano compiuto 50 anni di età o che debbano compiere il cinquantesimo anno di età dopo l’8.1.2022 (data di entrata in vi­go­re del DL 1/2022), fermo restando il suddetto termine del 15.6.2022.

Tale obbligo non fa venire meno il rispetto dei protocolli e delle Linee Guida di settore contro il COVID-19.