Premessa
Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria, tale obbligo si applica fino al 31.3.2022, rispetto al 31.12.2021 precedentemente previsto.
Per accedere ai luoghi di lavoro rimane sufficiente il green pass “base”, ottenibile anche dopo aver eseguito un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.
Tale obbligo non fa venire meno il rispetto dei protocolli e delle Linee Guida di settore contro il COVID-19.