PREMESSA
Con il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:
- dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.
In sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “decreto Sostegni-bis”), è stata disposta l’ulteriore proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.
Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM 28.6.2021. Perde di rilevanza anche la questione se fosse comunque possibile effettuare i versamenti entro il 20.8.2021 con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, anche se non previsto dal DPCM 28.6.2021.
Poiché la proroga al 15.9.2021 senza maggiorazione, inserita in sede di conversione del DL 73/2021, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, non sembra possibile un ulteriore differimento di 30 giorni (cioè fino al 15.10.2021) con la maggiorazione dello 0,4%.